Autovelox Cassanese Pioltello

Autovelox Cassanese Moderna S.P. 103 - Pioltello

Autovelox fissi Milano  \ Autovelox Cassanese Pioltello
Contenuti della pagina
  1. Ubicazione dell'impianto
  2. Classificazione della strada e limiti di velocità della SP 103
  3. Foto
    1.  Autovelox 
    2. Sequenza di foto verso l'autovelox
  4. Sentenza del Giudice di Pace sull'autovelox di Pioltello
  5. L'autovelox EnVES EVO MVD 1605
    1. Come funziona l'EnVES EVO MVD 1605
    2. Cosa fa EnVes EVO MVD 1605
    3. Le caratteristiche di EnVes EVO MVD 1605
    4. La taratura dell'autovelox
    5. TITAN21. Come è prodotto il verbale di Città metropolitana Milano
  6. Ricorso perso se il motivo è la ingiustificata variazione dei limiti di velocità
  7. Esempio di verbale emesso da Città Metropolitana Milano

Autovelox sulla Cassanese Moderna Km 6+240 direzione Milano / Brescia

Autovelox sp 103 Cassanese moderna
L' autovelox è applicato sul fascione del cavalcavia
Posizione autovelox Pioltello Cassanese
L' autovelox è vicino l'entrata della galleria in direz. Milano
Autovelox Cassanese Moderna SP103 Pioltello
Tracciato ove sono posizionati i due autovelox
Rotonda Pioltello Autovelox
Posizione dei due autovelox
rotonda cassanese autovelox pioltello
Nell'immagine da satellite le frecce indicano dove sono applicati gli autovelox

1. Ubicazione dell'impianto di rilevazione della velocità

Articolo aggiornato a luglio 2020  

Gli autovelox sono applicati sulla trave del cavalcavia , quello in direzione Milano è posto al Km 6+240 mentre, quello in direzione Brescia al Km 6+260. Entrambi sono applicati  sullo spessore della trave del cavalcavia e non sono visibili nella direzione di marcia. L'autovelox è un apparecchio dalle dimensioni contenute, impossibile da notare perchè fuori dal campo visivo del conducente e la presenza della postazione di controllo è indicata dai segnali con l'effige della Polizia e la consueta scritta d'avviso. L'apparecchio è gestito dalla Polizia Locale di Città Metropolitana Milano perché è la proprietaria della strada.

2. Classificazione della strada e limiti di velocità della SP 103

In base all’art. 2 del Codice della Strada d.lgs 285/92 la Cassanese Moderna è classificata di tipo B – strada extraurbana principale, nel tratto di strada ove gli autovelox sono installati.
La strada provinciale è stata denominata Cassanese Moderna con decreto pubblicato nel bollettino regionale serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 24 settembre 2014 per distinguerla dalla vecchia Cassanese o S.P.103 Antica di Cassano. La Cassanese Moderna inizia da via Rombon Milano e comprende i tratti che collegano i comuni di Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Vignate, Melzo e Pozzuolo Martesana.
Il limite massimo di velocità per le autovetture, i motocicli e gli autocarri di massa a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate è di 110 km/h. Tale velocità può variare in relazione alle categorie di veicoli e alle condizioni locali della strada. Nel caso esaminato il limite di velocità scende da 110 a 70 km/h prima del cavalcavia.

3. Foto dei segnali limite velocità su corsia in direzione Milano

Limiti di Velocità  Cassanese  moderna 110 km/h
Limiti di Velocità  Cassanese 70 km/h
SP 103 Pioltello direzione Milano
Limiti di Velocità  Cassanese moderna 70 km\h
Autovelox Cassanese Moderna limiti di velocità 70 km\h
Autovelox Cassanese sp 103 Segrate
Autovelox Cassanese  pioltello
Segnalazione autovelox km 6+240
Autovelox Pioltello direz Milano
Autovelox Pioltello Direzione Brescia
Strada cassanese moderna sp 103 Pioltello Segrate
Cassanese Moderna Milano Brescia

4. Sentenza del Giudice di Pace sull'autovelox di Pioltello

Articolo redatto ad agosto 2019
La sentenza del Giudice di Pace. Sulla condanna di Città Metropolitana di Milano (Provincia) possono farsi diverse domande e considerazioni di merito, per esempio:
  • Perché è stata condannata la Provincia?
  • Perché l'apparecchio non è stato rimosso a cura del gestore\proprietario della strada?
  • Perché il Giudice che ha condannato la Provincia non fa rimuovere l'autovelox? 
  • Perché il Giudice non impone la regolarità dell'impianto secondo la norma?
  • Perché è difficile avere il ricorso accolto?
  • Perché non si fa una class action tra tutti quelli che hanno pagato?
  • Perché non si possono chiedere indietro i soldi del pagamento a seguito della sentenza?
  • ...   ...   ...
Perché è stata condannata la Provincia. Premesso che gli autovelox nelle due direzioni non sono visibili, il motivo per cui il ricorrente ha vinto non era la non visibilità dell’autovelox ma per il fatto che la Provincia non è riuscita a dimostrare la visibilità della postazione di controllo in relazione alle norme applicabili oppure non è intervenuta in sede processuale come parte convenuta.
La differenza non è di poco conto. Vi sono risvolti di ordine pratico, giuridico e soprattutto etico che ricadono sulla Pubblica Amministrazione che deve dimostrare la visibilità delle postazioni di controllo e agire in conformità allo spirito della norma che è quella di prevenire e non come si dice in giro "usare i cittadini come bancomat".
Dimostrare significa seguire un ragionamento verbale, logico e rigoroso, sostenuto da prove o assiomi non opinabili tale per cui lo stato di fatto, all'epoca della sanzione risulti conforme alla normativa applicabile.
Diciamo subito che, secondo una analisi letterale della norma le postazioni di controllo devono essere segnalate e "ben visibili", art. 142 c. 6bis.
Se la Provincia, o in generale una Pubblica Amministrazione, non si presenta in giudizio è possibile che non è in grado di dimostrare che la postazione di controllo della velocità è adeguatamente segnalata e ben visibile pertanto il Giudice di Pace, è costretto dalla norma, ad emettere una sentenza di condanna perché non vi sono prove sufficienti per condannare il ricorrente.
A seguito di tale sentenza gli addetti ai lavori, coloro che si occupano della materia dei ricorsi avverso i verbali del CdS, hanno avuto una indiretta e autorevole verifica su quello che il giorno prima era solo un sospetto poco lusinghiero nei confronti della dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni convenute in giudizio. Qualche esperto del settore ha proposto la denuncia per truffa nei riguardi del sanzionato e per danno erariale nei riguardi dello Stato. 
A dare valore a tale sospetto, la configurazione dei due impianti rimane la stessa, come se nulla fosse successo e ancora, la stessa Amministrazione sulla Milano-Meda, nel passato,  ha ridotto il limite massimo di velocità per qualche mese cosicché l’autovelox ha lavorato a pieno regime, salvo poi ripristinare l’originario limite massimo di velocità. Comportamento opinabile che porge un'autorevole verifica ai sospetti.

Le ragioni della visibilità degli autovelox. La visibilità delle postazioni di controllo è imposta dalla norma (art. 146 c. 6 bis CdS) per prevenire incidenti e comportamenti inconsulti durante la guida piuttosto che multare, cosa che non abbiamo visto nel sito degli autovelox della Cassanese a Pioltello durante i sopralluoghi. La norma è inderogabile, è una questione di conformità e non di interpretazione di una norma tra l'altro, vi è l'aggettivo "bene" davanti alla parola "visibile". La direttiva Minniti, onde evitare argomentazioni opinabili sulla visibilità, fornisce una definizione di visibilità riferita agli strumenti di controllo della velocità. E' con questi strumenti e per questi motivi che il giudice ha condannato la Provincia. La sentenza, tanto aspettata da tutti gli addetti ai lavori, non ha avuto un seguito e un altro Giudice di Pace di Milano ha ritenuto di applicare un altro concetto di visibilità senza fornire la norma specifica. Giudice che vai sentenza che trovi, ma questo è una cosa normale. Rendere poi, non "ben visibile" l'autovelox o installarlo in odo da non renderlo visibile è un'azione che collide coi principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione) secondo il GdP di Mantova (sentenza 620/05), ma anche contro lo spirito della legge che è quello di prevenire invece di reprimere a colpi di multe salate, così come è nello spirito della legge n. 160 del 2 ottobre 2007. Ancora un'altra considerazione, è oramai un luogo comune dire e pensare che gli autovelox devono essere visibili infatti, oggigiorno gli autovelox sulle strade sono quasi tutti visibili, p.e. i 18 autovelox del Comune di Milano sono tutti visibili e a volte presegnalati abbastanza. Orbene, i conducenti sulla Cassanese o sulla Paullese (zona Pantigliate, Mediglia) consci del preavviso che incontrano (controllo elettronico della velocità) si aspettano di avvistare lo strumento, ma l'evento non si verifica poiché lo strumento è posto fuori dal loro cono visivo giacché applicato sulla trave del cavalcavia (v. foto sopra). Essi vedono invece, il segnale della postazione di controllo ma, non se ne curano o non ne conoscono il significato (v. foto sopra), questo è il meccanismo che porta la ex-provincia ad introitare oltre 2.000.000 di euro per postazione di controllo.

Sulla visibilità in generale. Tralasciamo per un attimo la visibilità degli autovelox suddetti per dedicarci al concetto di visibilità inerente il comportamento alla guida, in questo caso si parla di “percezione sensoriale” del guidatore come dell’agente accertatore e poiché è un argomento opinabile, anche se trasferito nel verbale, esso non gode di fede privilegiata dell’organo accertatore. Cosa diversa è se l’organo accertatore in tribunale fornisce scritti, foto e prove varie e una dimostrazione inappuntabile sulla visibilità dell'apparato, in questo caso il giudice ammette la regolarità di tale parametro ed eventualmente dell'accertamento.
Secondo il GdP di Vasto (sent. 246/2014) non è sufficiente che gli agenti della Polizia Municipale abbiano verbalizzato la visibilità della strumentazione di controllo a tutti i veicoli in transito, la oggettiva visibilità non è dimostrabile con una dichiarazione sul verbale di contestazione, la visibilità on dimostrata è un argomento non oggettivo e rientra nelle facoltà fisiche\sensoriali di ogni persona. Non avendo l'Organo accertatore, provato la visibilità in maniera oggettiva il Giudice onorario ha condannato il Comune.
Per avere un minimo di ragionevole certezza che il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza favorevole al ricorrente bisogna usare un motivo reale, non opinabile e con un supporto normativo non interpretabile meglio se con giurisprudenza valevole a corredo, di modo che, il giudice di pace e\o l’organo accertatore non possano rilevare la scarsa valenza probatoria del nostro motivo. Nei ricorsi dovrebbero evitarsi:
  1. dichiarazioni elaborate sotto forma di motivi;
  2. motivi non oggettivi;
  3. motivi non dimostrabili;
  4. motivi senza il riferimento a una norma specifica;
  5. motivi di scarso contenuto oppositivo.

5. L'autovelox EnVES EVO MVD 1605

Come funziona l'EnVES EVO MVD 1605

Esistono diversi tipi di autovelox, classificati in base al funzionamento. EnVES EVO MVD 1605 è un autovelox basato su tecnologia laser per calcolare la velocità e classificare i veicoli. Il velocimetro effettua il calcolo della velocità valutando l'eco di un segnale elettromagnetico emesso su determinate frequenze. Si tratta di un dispositivo basato sugli stessi principi dei radar aerei. EnVES EVO MVD 1605 è in grado di seguire lo spostamento dei veicoli e rilevarne la velocità esattamente nel punto voluto escludendo ogni possibilità di errore. L'accuratezza del dispositivo è notevole +/-2Km/h per veicoli la cui velocità di marcia è fino a 150 Km/h e intorno a +/- 3 Km/h per velocità tra 150 e 265 Km/h.
Il sistema EnVES EVO MVD 1605 è predisposto per trasferire i dati a un server remoto, le immagini e i dati della sanzione crittoggrafati. la versione 1605 è fornita con la telecamera della AXIS, modello P1365 MKII.R le cui realizzazione è stata studiato per l'uso forense, infatti il dettaglio delle immagini sono idonee a fornire un livello di dettaglio di riconoscimento del viso delle persone. La telecamera è ad alta risoluzione per la lettura delle targhe, visione in qualunque esposizione di luce p.e. tecnologia lightfinder che fornisce foto a colori in  caso di bassissima luminosità, elaborazione delle aree con alta luminosità e bassa contemporaneamente (tecnologia shutter window). L'uso di un illuminatore IR agli infrarossi con lunghezza d'onda da 850 nm produce immagini di qualità elevata in ambiente buio. La foto in basso non mostra una immagine di qualità quindi riteniamo che non sia dotata di illuminatore IR.
Quando utilizzato per il rilevamento di infrazioni semaforiche EnVes Evo MVD 1605 utilizza la più comune tecnologia a fotocellula. Dispone di due fotocellule laser a una distanza che viene fissata all'installazione, la velocità quindi è calcolata in funzione del tempo impiegato ad attraversare i due fasci laser emessi dalle fotocellule e se supera il valore impostato, l'apparecchio provvede a scattare una fotografia digitale del veicolo.
Foto autovelox Cassanese pioltello

Cosa fa l'EnVES EVO MVD 1605

EnVES Evo MVD 1605 è stato concepito dalla casa costruttrice Engine srl di Viterbo di rilevare :
  • i veicoli contromano;
  • il sorpasso vietato;
  • le infrazioni semaforiche;
  • la velocità istantanea.
Quattro tipi di infrazioni al CdS ma in Italia, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha consentito che il sistema EnVES EVO MVD 1605 sia usato per il rilevamento delle violazioni semaforiche (multa da semaforo rosso) e per il rilevamento della velocità (multa da autovelox).
Il dispositivo ha la possibilità di leggere le targhe grazie a una telecamera ad alta risoluzione (1920x1200) che può operare a colori o in bianco e nero, e la stessa telecamera a fare foto di contesto che riprendono fino a 5 corsie.
In questa pagina dedicata all'autovelox sulla Cassanese o SP 103 o lo scorrimento veloce Segrate-Pioltello-Milano, descriveremo le caratteristiche dell’apparecchio a beneficio di chi intenda fare ricorso contro l'autovelox di Pioltello.

Le caratteristiche dell'autovelox sulla Cassanese 

EnVES Evo MVD 1605 è stato concepito dalla casa costruttrice Engine srl di Viterbo di rilevare :
  • i veicoli contromano;
  • il sorpasso vietato;
  • le infrazioni semaforiche;
  • la velocità istantanea.
Tipicamente, in modalità di rilevazione automatica, l’installazione del l'apparecchiatura avviene su un palo posto a bordo carreggiata sulla quale sono montati sia l'autovelox che il sistema o i sistemi di ripresa, nel caso dell’autovelox sulla Cassanese, SP 103, l’autovelox è applicato su una parete. L’apparato di elaborazione solitamente prende posto in un piccolo armadio alla base del palo dove è reperibile l’alimentazione elettrica e una eventuale connessione dati.
Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo laser si fa in modo che:
esso possa rilevare solo i veicoli all’interno delle corsie stabilite e
impostare in fase di installazione le geometrie che definiscono l’orientamento dell’apparato rispetto alla direzione di marcia, in questo modo è in grado di fornire misure di classificazione dei veicoli, la posizione e la velocità dei veicoli che transitano all’interno della zona di screening. I parametri da inserire nel setup del dispositivo sono:
  • l’angolo di elevazione (angolo verticale rispetto al piano stradale) con valori compresi tra -9° e 0°;
  • l’azimuth (angolo orizzontale rispetto alla direzione di marcia) con valori compresi fra -15° e +15°;
  • l’altezza di installazione del dispositivi rispetto al piano stradale con valori compresi fra 1 e 10 metri.
Caratteristiche peculiari dell'apparecchiatura:
Parametro Range di valori
Altezza da terra 1 - 10 m
Distanza di rilevamento veicolo in installazioni presidiate con sensore ad altezza inferiore a 3 metri 35 - 50 m
Distanza di rilevamento veicolo in installazioni fisse con sensore ad altezza superiore a 3 metri 20 - 50 m
Azimut, angolo orizzontale -15° - +15°
Angolo di elevazione (verticale) -9° - 0°
Disassamento orizzontale della corsia più esterna monitorata 0 - 20 m
Numero di corsie in cui la classificazione dei veicoli effettuata da un singolo dispositivo RADAR è certificata 2
Autovelox enves ricorso
Autovelox Pioltello cassanese brescia milano
Installazione autovelox
Autovelox cassanese sp 103
Autovelox per 2 corsie
Autovelox ricorso due corsie

TITAN21. Come è prodotto il verbale di Città metropolitana Milano

TITAN21 è una piattaforma software studiata per gestire tutte le operazioni di gestione delle sanzioni il cui prodotto finale è il verbale nelle mani dell'ente notificatore (Poste Italiane, Nexive, ...).
E' una piattaforma web-basic per gestire diversi tipi di sanzioni e non solo l'eccesso di velocità dove ogni accertatore può accedere con una chiave hardware.
TITAN è caratterizzato:
  • per essere efficace;
  • gestire più dispositivi e di famiglie diverse; 
  • molto sicuro;
  • studiato per l'accesso del cittadino;
  • consente elaborazioni statistiche;
  • conforme allo standard di sicurezza dei dati secondo ISO 27001.
Il dispositivo è stato concepito per dare certezza al trasgressore che l'accertamento viene eseguito da un agente accertatore di cui all'art. 12 CdS. Ricordiamo che ciò è un requisito di legittimità dell'accertamento di infrazione e anche se non è scritto sul verbale il motivo di impugnazione che puà essere rilevato in sede di ricorso è facilmente demolito. L'uso personale di una chiave HD si evita che soggetti non qualificati dal CdS possano accedere.

6. Ricorso perso se il motivo è la ingiustificata variazione di velocità

L’autovelox di Pioltello sulla Cassanese e i limiti di velocità

E' legittimo abbassare il limite di velocità? L’argomento della immediata variazione della velocità da 110 km/h a 70 km/h sulla Cassanese a Pioltello, direzione Milano e prima di Segrate, non è di poco conto poiché, implica considerazioni sulla configurazione dell’infrastruttura che in quel tratto di strada sono a fondamento dell’ordinanza che ha modificato la velocità.
In pratica, si passa da 110 a 70 km/h senza passare da 90 km\h e molti ci chiedono se ciò è legittimo. 
Per noi la risposta è “si, è legittimo” e se il trasgressore vuole eccepire la legittimità dell’ordinanza della Provincia deve dimostrare che l’applicazione di un limite di velocità diverso da quello posto dal CdS è scaturito da atti illegittimi.

Cosa dice la Corte di Cassazione? La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 12868 del 2/12/1992 rileva che il giudice chiamato a pronunziarsi in caso di ricorso deve solo valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi che giustificano una velocità diversa da quella posta dal CdS. Il giudice ordinario può intervenire sulla legittimità dell'atto disapplicando il provvedimento ma non può entrare nel merito poiché è salvaguardata l'autonomia delle scelte dell'Amministrazione pubblica. 
Il giudice può sentenziare 
  • - sulla competenza di chi colui che ha firmato l'ordinanza di variazione del limite rispetto a quello imposto dal CdS;
  • - sulla violazione di legge e 
  • - sull'eccesso di potere.
Tanti ricorsi compilati con un unico debole motivo di impugnazione come la supposta illegittima variazione di velocità sono destinati a terminare con una sentenza di condanna del ricorrente.
Riportiamo un caso di provvedimento disapplicato dal Giudice di pace di Copparo (sentenza 17.10.2010 n. 943) nella fattispecie, contrariamente all'art. 142 c.1, il limite di velocità era stato abbassato da 90 km/h a 70 km/h con la seguente motivazione "per non creare confusione per gli utenti della strada".

Quando è ammesso un limite di velocità inferiore? Gli utenti lamentano una ingiustificata variazione repentina di velocità da 110 a 70 km/h, in qualità di consulenti tecnici abbiamo sempre spiegato che i limiti di velocità sono giustificati in corrispondenza di punti singolari come nei pressi del km 6+240 p.e.: 
  • tratti tortuosi;
  • zone industriali con uscite frequenti da stabilimenti;
  • tronchi suburbani interessati da intensa circolazione di biciclette e ciclomotori;
  • tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni;
  • limitazione delle distanze di visuale libera;
  • anomala configurazione dell’asse e della sagoma stradale;
  • punti stradali in genere che nascondano insidie non facilmente rilevabili a colpo d’occhio; ecc…
Cosa dice il Codice della Strada? La Cassanese Moderna SP 103 è una strada extraurbana principale la cui velocità è fissata dall’art. 142 c.1 a 110 km/h infatti: “AI fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati …
Detto questo il c.2 prevede: “Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi…quindi, il proprietario della strada può fissare i limiti massimi e minimi di velocità in tratti di strada diversi da quelli previsti.

L'irrazionalità degli enti. A dire il vero l’argomento della velocità non è nuovo infatti, le circolari n. 8700 del 1964, n. 4250 del 3 novembre 1973 e n. 1200 del 14 novembre 1979 il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) aveva già preso in esame il problema dei limiti di velocità che vengono localmente imposti sulle strade osservando che molti enti proprietari, gestori o concessionari di strade, fissano valori irrazionali o quanto meno ricavati in modo empirico.
C’é da dire ancora che, l’applicazione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto minima stabilita dal DM 5/11/2001 sulla costruzione delle strade è considerata eccezionale e vanno rimosse le cause che hanno prodotto un tale abbassamento di velocità il più presto possibile.
La strada che si percorre verso Milano da Melzo, Vignate, Cassina de’ Pecchi Cernusco s\N, Pioltello, Segrate fino alla via Rombon a Milano non sembra, agli occhi di chi la percorre, che vi siano necessità di abbassare di colpo il limite a 70 km/h. Maggiore perplessità è generata quando il limite massimo di velocità si impone  in direzione uscita da Milano, nel nostro caso in direzione Brescia. E' noto che una limitazione del limite massimo di velocità deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica o per migliorare la sicurezza, ma dettato da una pretesa economica ingiustificata.
A beneficio di tutti forniamo un elenco di modi con cui gli impianti rilevano più sanzioni.
  1. abbassare il limite di velocità senza motivo previa sostituzione del segnale originario (Milano-Meda);
  2. applicare un impianto tra due limiti di velocità più elevati;
  3. applicare un impianto in un lungo rettilineo a due corsie e in discesa;
  4. riclassificare una strada per renderla idonea ad impiantare un autovelox;
  5. rendere l'autovelox poco visibile o nasconderlo del tutto;
  6. dare diversi preavvisi ingiustificati di modo che l'utente creda che la regola del km inizia dall'ultimo punto di presegnalamento;
  7. usare il segnale di segnalamento della postazione di controllo come presegnalamento dell'autovelox v. autovelox Fulvio Testi;
  8. non segnalare l'autovelox in una strada secondaria immettentesi nella strada con autovelox.
Quanto scritto è vero ma è anche vero che l’utente deve osservare le prescrizioni del codice della strada a prescindere dalle nostre considerazioni.

7. Verbale per eccesso di velocità a seguito d'infrazione dell'art. 142 c. 8 del CdS

Verbale autovelox cassanese
Foto autovelox cassanese Pioltello SP 103
Gli schemi sono di proprietà della Engine srl di Viterbo
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