2. Varco AreaC Turati

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Varco AreaC n.8 - Via Turati Milano - P.za Repubblica

Difetto di visibilità segnaletica verticale, la multa é illegittima

Casi Studio  \ 3. Caso Varco AreaC Turati

Sanzione con segnale mancante.

Seguendo il percorso Via Appiani-Via Parini- Via Turati (frecce rosse), così come indicato nella mappa, non è visibile il segnale di ZTL AreaC, della foto in basso a destra. Non è visibile perché la faccia del segnale è rivolta verso il flusso veicolare che percorre Via Vittor Pisani direzione Turati (freccia nera tratteggiata).
L'ignaro guidatore vede soltanto lo spessore di 2 cm del segnale quando avrebbe dovuto vedere un segnale di preavviso con intersezione urbana a destra. La segnaletica stradale descritta rende il cartello all'angolo inidoneo a fornire l’informazione di presenza di una ZTL.
Ricorso Area C Turati
Via turati ztl AreaC

L'errore sul fatto esclude la volontà colpevole se risulta inevitabile

La presenza di una ZTL va segnalata, nel caso particolare manca il segnale di preavviso di sopra pertanto, si rilevano gli estremi per un ricorso con motivo sostanziale avallato dal'art. 7 CdS e dalla giurisprudenza applicabile. Il supposto trasgressore è stato condotto in errore senza la sua responsabilità,  questo il tema fondamentale. 
Si fa notare che la caratteristica della responsabilità è che essa esiste allorquando vi è una decisione liberamente assunta, se non c'è una libera determinazione allora non c'è responsabilità nella sanzione. In altri termini, il trasgressore è incolpevole e l'errore sul fatto è dovuto alla mancanza di volontà di attraversare il varco della ZTL di via Turati Milano.
Cosa dice la Cassazione nei casi di mancanza di segnali?
La sentenza n. 5866/93 recita che la responsabilità del presunto trasgressore non si concretizza  quando si verificano queste tre circostanze:
  • esiste un elemento estraneo alla sua volontà di commettere l'infrazione;
  • nel percorrere la strada non percepisce di eseguire un atto illecito;
  • il supposto trasgressore non è stato negligente o imprudente. 
Applicando queste tre condizioni l'errore non poteva essere impedito quindi la sanzione è illegittima secondo la sentenza di Cassazione 11253/2004.   

Il segnale di preavviso

Il segnale di preavviso è di tipo semplificato, nulla dice se la ZTL è a pedaggio e per quale categoria di veicoli, così non fornisce un'altra importante informazione come i giorni e le fasce orarie di validità.
Un confronto tra le informazioni ricevute con la segnaletica sul posto nel varco di AreaC di via Turati e le informazioni ricevute dal segnale di sopra è abissale. I contenuti dovrebbero essere gli stessi e ciò equivale a realizzare un impianto costoso come la segnaletica sul posto allora è ammesso inserire, sotto il simbolo di ZTL, al massimo due cartelli integrativi p.e. la categoria di veicoli e i giorni di vigenza e la fascia oraria oppure due categorie di veicoli.
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