Sospensione patente per eccesso di velocità

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Perdita punti patente. Sospensione patente

Autovelox fissi Milano  \ Sospensione patente eccesso di velocità
Contenuti della pagina
  • La perdita dei punti patente
  • Motivi utili per ricorrere in caso di perdita punti patente
  • Modelli da scaricare e compilare
  • Modelli da scaricare su dichiarazione di responsabilità e patente
  • Sospensione patente
  • Casi di sospensione patente
  • Revoca patente per requisiti
  • Revoca patente per condotta
  • L'ordinanza di revoca prefetto
  • Ritiro della patente

LA PERDITA DI PUNTI DELLA PATENTE

Aggiornamento articolo gennaio 2020

Poco importa se la perdita dei punti della patente sia una sanzione accessoria o cautelare, a volte la detrazione dei punti si accompagna alla sospensione di cui parleremo nel paragrafo successivo in ogni caso, al trasgressore interessa salvarli e qui diamo alcuni spunti che possono essere utili a chi voglia ricorrere.
Perché nel 2003 è stato introdotto il meccanismo dei punti patente? Per evitare violazioni ripetute.

Cose da sapere sui punti patente.

 

  • Punteggio iniziale 20;
  • per coloro che hanno già un saldo punti patente di 20 punti, in caso di mancanza di perdita punti per 2 anni consecutivi, sono accreditati 2 punti fino a un massimo di 30;
  • per i neo patentati da meno di tre anni, se non commettono infrazioni che prevedono la decurtazione dei punti, è accreditato 1 punto ogni anno fino a 3;
  • per i neo patentati i punti di decurtazione sono raddoppiati;
  • i punti patente si possono recuperare frequentando corsi con esame finale nelle scuole guida;
  • nel caso si commettano violazioni contemporanee la cui sanzione non prevede la sospensione della patente, possono essere detratti fino a 15 punti;
  • il saldo patente può essere monitorato dal portale dell'automobilista oppure telefonando all'848 782782.

 

Di seguito un elenco delle principali sanzioni che prevedono la perdita dei punti patente.

 

  1. Eccesso di velocità (tranne eccesso fino a 10 km/h art. 142 c.7);
  2. Circolare contromano - art. 143 c.12;
  3. Eseguire una manovra di sorpasso pericolosa nei confronti di un veicolo pesante (>3,5 t) fermo a un incrocio p.e. autobus in città, tram, sorpasso di un veicolo che ne sta sorpassando un altro.etc.;
  4. Trasportare materiale pericoloso senza autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni;
  5. Inversione di marcia o retromarcia in autostrada;
  6. Guidare in stato di ebbrezza;
  7. Guidare sulle corsie di emergenza in autostrada o sulle strade extraurbane principali - art.176 c.20;
  8. Non fermarsi a prestare soccorso quando è stato provocato un incidente;
  9. Forzare un posto di blocco;
  10. Mancato rispetto della distanza di sicurezza;
  11. Violare l'obbligo di precedenza ai pedoni;
  12. Non fermarsi allo stop;
  13. Non dare precedenza;
  14. Mancato allacciamento delle cinture di sicurezza;
  15. Non fermarsi in caso di attraversamento da parte di pedone quando non ci siano le strisce pedonali;
  16. Usare gli abbaglianti quando non è consentito;
  17. Mancato rispetto della segnaletica ad eccezione dei casi di divieto di sosta e fermata;
  18. Sorpassare a sinistra un tram in fermata;
  19. Sosta negli spazi riservati agli autobus\tram\persone disabii;
  20. Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote.

 

MOTIVI PER RICORRERE IN CASO DI PERDITA PUNTI PATENTE

1. E' possibile ricorrere per i punti patente anche se si è pagata la multa

Se avete pagato la sanzione potete comunque ricorrere, almeno secondo la Cassazione (sentenza 3948/08). La Cassazione con sentenza 20544/08 così si pronuncia "il pagamento non influenza l'esito del giudizio a meno che non sia accompagnato da una formale rinuncia all'opposizione".

2. Illegittima la decurtazione punti patente al proprietario del veicolo

La Corte Costituzionale con sentenza 27/05 si pronuncia sulla illegittimità della detrazione dei punti al proprietario del veicolo se egli p.e. comunica all'organo accertatore che non ricorda chi era alla guida del suo veicolo e pertanto può recuperare i punti detratti ai sensi della L.286/06.

3. Non è valida la perdita punti patente se non è riportata sul verbale

Il verbale di accertamento, contestato immediatamente o meno, deve riportare l'indicazione della sanzione accessoria (art. 126-bis CdS). Se al trasgressore ciò è stato comunicato successivamente, per esempio alla fine del procedimento amministrativo, la sanzione è inefficace in quanto essa, deve essere portata a conoscenza del trasgressore all'atto della contestazione del verbale e poco importa se la P.A. giustifica l'azione rilevando che è un procedimento amministrativo autonomo e che la decurtazione si esegue alla fine del procedimento stesso.

4. La perdita del punteggio complessivo di più violazioni è valida se riferita a violazione specifica

Il punteggio totale decurtato è riferito a singola sanzione se il totale è superiore a 15 esso va ridotto del punteggio della singola sanzione e non dall'eccesso oltre 15. Ai sensi dell'art. 126-bis c.1 "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni singola violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

5. Decurtazione punti al conducente di veicolo per circolazione su altro veicolo

La decurtazione dei punti è ammessa solo per guida su veicoli per i quali necessita la patente, se invece, il conducente guida un veicolo per il quale non è necessaria la patente di guida allora non si può applicare la riduzione dei punti al conducente che guidava p.e. una bicicletta (Cass.3213/96).

6. Decurtazione del doppio punti a neo-patentato è inefficace se non è stato contestato specificatamente

La decurtazione del punteggio è lettimo se contestato specificatamente, ciò vale anche per il neo-patentato al quale, se si vuole detrarre il doppio del punteggio, bisogna conestarlo specificatamente nella sua qualità di neo-patenato (art. 126-bis  c.6).

7. Illegittima l'estensione della perdita punti ai vari tipi di patente

Se due patenti sono state ottenute con procedimento indipendete non è possibile estendere l'effetto della detrazione dei punti all'altra patente. Un esempio sono le patenti militari o equiparate, se tale patente è stata ottenuta con un procedimento diverso dalla patente civile non è possibile detrarre i punti anche all'altra.

8. Non è valida la perdita punti in caso di sospensione o revoca della patente

Se la sanzione commessa ha comportato
  • la sospensione della patente di guida oppure
  • la revoca della patente
non può applicarsi la decurtazione dei punti per il fatto che il trasgressore non ha la patente (art. 126-bis) e per il principio che una sanzione maggiore esclude la minore infatti, la sospensione o la revoca sono più afflittive rispetto alla semplice decurtazione dei punti patente.

9. Una decurtazione superiore al massimo consentito rende nulla la sanzione

Supponendo che siano state commesse più violazioni, il verbale di contestazione deve riportare il totale dei punti decurtati per ogni singola violazione commessa, se il totale riportato sul verbale risulta superiore al limite massimo ammesso dalla norma (15 punti per violazione contemporanea) la decurtazione è inefficace per il principio della indivisibilità della sanzione.

10. Illegittima la perdita di punti se il comune non organizza corsi di recupero

A fare chiarezza sull'argomento perdita punti della patente è sempre la sentenza di Cassazione 20544/08 la quale evidenzia che la perdita dei punti non è finalizzata a impedire la guida al trasgressore pertanto, il comune deve provvedere a organizzare corsi di recupero di abilità alla guida per fare recuperare i punti al patentato.

Modelli da scaricare in caso di sospensione della patente

SOSPENSIONE PATENTE

Art. 218 sospensione patente
Aggiornamento articolo maggio 2019
A volte chi ci contatta scopre la sospensione patente per eccesso di velocità quando si è stati, per esempio, pizzicati dall’autovelox con oltre 40 km/h o oltre 60 km/h oltre il limite massimo di velocità. Oltre a pagare la multa (sanzione amministrativa) siamo penalizzati dalla sospensione della patente (sanzione accessoria) che non significa non potere guidare in assoluto ma, prima di parlarne merita riportare i commi dell’articolo 142 che prevedono la sospensione per eccesso di velocità.

■ Comma 9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h 
- sospensione patente: 
- da 1 a 3 mesi 
- in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
■ Comma /9° -bis - velocità oltre i 60 km/h
- sospensione patente da 6 a 12 mesi
- in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi; 
- da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre anni - in caso di recidiva la patente viene revocata.

Ciò detto, la sanzione amministrativa o penale può essere accompagnata dalla sanzione accessori, la sospensione della patente è una delle sanzioni accessorie. Non vi sono sanzioni accessorie per violazioni di norme relative a ZTL, AreaC, corsie riservate o preferenziali. Quando nel CdS ricorre la sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218, l’agente accertatore ritira la patente al trasgressore e lo scrive sul verbale. Si può fare ricorso al prefetto contro e il ricorso deve per forza considerare sia la sanzione pecuniaria sia la sanzione accessoria, se il ricorso è fatto solo per la sanzione pecuniaria o solo quella accessoria, cioè per la sospensione della patente, il ricorso e giudicato inammissibile.
In caso di contestazione di verbale, l’agente deve rilasciare un permesso di guida provvisorio affinché il trasgressore conduca il veicolo in un posto da lui indicato entro un certo tempo. L’agente entro 5 giorni dal sequestro della patente la invia al prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione assieme al verbale e il prefetto del luogo comunica il fatto al prefetto di residenza del trasgressore. Il periodo di sospensione inizia il giorno stesso nel quale la patente è stata sospesa. Il prefetto entro 15 giorni emana l’ordinanza di sospensione e decide sul periodo di sospensione. La decisione del prefetto dipende da tre fattori:
a) l’eventuale danno causato dal trasgressore;
b) la gravità della sanzione;
c) e l’eventuale pericolo che potrebbe arrecare il conducente se dovesse guidare ancora l’auto.
Se il prefetto non emette ordinanza di sospensione entro 15 giorni allora il trasgressore ha diritto alla restituzione della patente.
Nello stesso tempo il trasgressore può chiedere al prefetto un permesso di guida per determinate fasce orarie, massimo 3 ore al giorno e per recarsi al lavoro. Per esempio, l’auto è necessaria perché bisogna recarsi al lavoro e non ci sono mezzi pubblici per raggiungere la destinazione. In questi casi il prefetto può rilasciare il permesso di guida, ma una sola volta, e indicando le fasce orarie per l’uso dell’auto e per un determinato numero di giorni. Va detto che il numero di ore concesso per la guida non scontano il periodo di sospensione ma lo protraggono per il doppio del numero di ore di guida concesse dal prefetto e arrotondate per eccesso.
Cosa contiene l’istanza al prefetto. Il trasgressore deve convincere il prefetto con motivi concreti, documentati e non opinabili e soprattutto che, l’uso del veicolo non potrà, ragionevolmente parlando, non può essere causa di danni a terzi. A questo punto il prefetto decide in relazione alla gravità della sanzione commessa.
Perché la sospensione della patente. La sospensione è operata dall’autorità secondo l’art. 223 del CdS. D.Lgs 285/92. Si sospende la patente in via cautelare, per prevenire che il trasgressore ritorni ad avere una condotta non aderente alle norme del Codice della Strada con lesioni a persone.
Esempio. Nel caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine durante la notte un conducente guida in stato di ebrezza risultando positivo all’alcool test, l’Autorità obbligatoriamente deve sospendere di diritto e immediatamente la patente in via cautelare. In caso di ricorso per questo evento non ha senso dimostrare che si era sobri, non ha neanche senso dimostrare la condotta corretta durante la circolazione ha invece senso dimostrare la non legittimità del test (Cass n. 12898 del 26.5.2010).
Come fare ricorso. Il ricorso va fatto al giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CdS, si fa sia per la sanzione amministrativa che per la sanzione accessoria.
Trasgressione dell’Ordinanza sospensione patente. Se si circola oltre la fascia oraria stabilita si incorre in una multa salatissima da 2004 euro a 8017 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e la revoca della patente. Se invece, durante la fase della sospensione della patente si viola una norma che ha come sanzione accessoria la sospensione della patente allora si incorre nella confisca amministrativa del veicolo.

Casi di sospensione della patente

 

  • Guida sotto l’effetto di stupefacenti;
  • guida in stato di ebrezza;
  • eccesso di velocità;
  • mancato allacciamento delle cinture di sicurezza;
  • sorpasso nella corsia di emergenza;
  • guida con il cellulare;
  • avere provocato un incidente con lesioni colpose;
  • guida senza patente valida;
  • circolazione contromano,
  • non ottemperare all’ordine di un agente del traffico che vieta il passaggio;
  • passaggio al semaforo rosso;
  • sorpasso pericoloso;
  • guida di un veicolo soggetto a confisca amministrativa;
  • guida con patente sospesa;
  • guida con carta di circolazione sospesa;
  • omissione di soccorso;
  • partecipare a competizione sportive su strada;
  • non rispettare l’obbligo di precedenza;
  • senza abilitazione specifica per certi veicoli;
  • omicidio stradale.

 

http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/Elenco_infrazioni_che_comportano_la_sospensione_della_patente-57246.htm

Revoca della patente per perdita dei requisiti

La revoca della patente si verifica nei seguenti casi 
  • il titolare perde i requisiti fisici e psichici per la guida;
  • il titolare che chiede la revisione della patente risulta non più idoneo alla guida;
  • quando il titolare ha ottenuto un’altra patente da uno Stato estero e
  • per motivi di condotta.
Se il titolare riacquista i requisiti tecnici, fisici e psichici allora può richiedere il rilascio di una nuova patente mantenendo inalterata la data di abilitazione originaria. 
E’ chiaro che il titolare non è un neopatentato e non è soggetto alle limitazioni di questi. 
Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è un atto definitivo. Il ricorso è sempre ammesso ma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e in caso di accoglimento del ricorso la Motorizzazione civile restituirà la patente all'interessato.

Revoca della patente per condotta

Il CdS considera alcune sanzioni più gravi delle altre e per queste considera la revoca della patente che è una sanzione accessoria più grave della sospensione.
Di seguito alcuni casi in cui è prevista la revoca.
  • Circolazione durante il periodo di sospensione della patente;
  • percorrere contromano autostrade o strade extraurbane;
  • condurre un veicolo di trasporto passeggeri in stato di ebbrezza da alcool (art. 186) o da sostanze stupefacenti, stessa cosa se si guida un autocarro o un qualsiasi altro veicolo di massa superiore alle 3,5 t o un veicolo con rimorchio Art. 186-bis. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose);
  • quando si è multati per due volte per eccesso di velocità quando si è superato il limite di velocità di oltre 60 km\h entro due anni;
  • quando si guida per la seconda volta in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o guida in stato alterato da assunzione di sostanze stupefacenti.

L'Ordinanza di revoca del prefetto

Si potrà richiedere una nuova patente dopo due o tre anni (dipende dal tipo di violazione), il titolare sarà un neopatentato, con una nuova data di abilitazione alla guida e sarà sottoposto a regime di limitazione alla guida (potenza, velocità) dei neopatentati.
La revoca della patente per condotta è una questione di non poco conto per i guidatori professionali, se fosse loro revocata la patente possono perdere anche il posto di lavoro per giusta causa di licenziamento.

Ritiro della patente

In casi di irregolarità nei requisiti per la guida la patente può essere ritirata. Il ritiro della patente non è una sanzione accessoria ma un provvedimento amministrativo che da la possibilità al conducente di mettersi in regola p.e. in caso di patente scaduta o per motivi di sicurezza p.e. se il veicolo trasporta oggetti la cui sagoma ecceda il veicolo. La patente sarà restituita quando la prescrizione è stata ottemperata.
ZTLmilano
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