Ricorsi accolti

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Ordinanze ricorsi accolti dal Prefetto di Milano e GdP

Alcune ordinanze di ricorsi su multe ZTL e corsie riservate

Ricorso al Prefetto di Milano con un solo motivo

L’ordinanza di accoglimento a un ricorso presentato al Prefetto di Milano è il nostro scopo nonostante bisogna attendere quasi un anno. La soddisfazione più grande è quando le deduzioni tecniche dei verificatori incontrano i nostri motivi di contestazione.
Si attira l’attenzione del lettore sulla parola “motivi”, perché spesso, le persone presentano ricorsi con un solo motivo senza una base legale. Le argomentazioni al prefetto possono essere esposte anche nei soli fatti e preferibilmente in diritto e soprattutto, i motivi devono essere di qualità ovvero, devono essere:
  • veri;
  • verificabili;
  • provati con foto, mappe etc. …e ancora;
  • devono essere concreti;
  • e supportati da una norma dello Stato, meglio se una legge.
Riportiamo un caso su tutti. Siamo stati contatti da un autista NCC dopo che il ricorso al Prefetto di Milano è stato rigettato, ricorso che l'autista aveva fatto autonomamente. Egli era convinto del suo ragionamento e dall'esperienza in altri comuni, purtroppo ciò che a volte si pensa convintamente è smontato facilmente per il 95% delle volte dalla Polizia locale che fornisce le controdeduzioni al Prefetto di Milano. I verificatori conoscono bene lo stato di fatto, conoscono ogni portone o segnale della loro zona e si oppongono alle argomentazioni dei ricorsi con regolamenti, foto, norme e sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Ritorniamo all'autista che ha presentato il ricorso con un solo motivo contro il verbale per accesso non autorizzato in una ZTL. Il regolamento del Comune permette l'accesso in ZTL agli esercenti il servizio di noleggio con conducente previa comunicazione della targa della vettura in caso contrario, la sanzione è legittima. 
Avremmo voluto e potuto aiutare l'autista nella fase del ricorso al Prefetto perché conosciamo la ZTL ove è stata commessa l’infrazione.

Ordinanza di accoglimento divieto di sosta 27 aprile 2020

Non ci occupiamo dei divieti di sosta per lavaggio strade, non conviene acquistare una consulenza quando con poco meno di 30 euro si estingue la sanzione e non conviene accollarsi il rischio di pagare il doppio se un eventuale ricorso al Prefetto non è accolto. Ma tante volte non si può dire di no e abbiamo ceduto alle insistenze. Il divieto di sosta per la viaggio delle strade fa parte dell'insieme delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 14 che riportato nel verbale con la dizione "Sosta in località vietata per la pulizia della strada dalle ore 0,00 alle ore 6:00 senza avere seguito la rimozione." 
Sono divieti temporanei, posti quasi sempre di notte, ove il conducente ha posteggiato in una zona senza conoscerne i divieti di circolazione oppure non ha visto il segnale (quasi sempre di piccolo formato) posto all'inizio della strada per poi ritrovarsi con l'avviso di infrazione sul tergicristalli la mattina seguente.   
Dopo il consueto sopralluogo, verificata la segnaletica con gli articoli del Regolamento al Codice della Strada alla mano abbiamo confermato le ragioni della persona interessata. I segnali presentavano non conformità:
  1. di installazione;
  2. sulle dimensioni;
  3. sulla sequenza di applicazione dei segnali sullo stesso impianto;
  4. di visibilità per dimensione;
  5. di visibilità per presenza di ostacolo;
  6. di applicazione del segnale quasi dentro la rotonda.
L'archiviazione del verbale disposto dal Prefetto è avvenuto previo l'accoglimento in autotutela da parte dell'Organo accertatore e che il Prefetto così motiva l'archiviazione del verbale:
  • "Vista la richiesta di annullamento in autotutela del verbale, presentata dall'organo accertatore;
  • Considerato che l'Organo accertatore ha proposto a questo ufficio l'archiviazione del verbale in oggetto, essendo emersi elementi di improcedibilità dell'accertamento sanzionatorio; ..."
L'autorevole verifica dell'organo accertatore è per noi una grande soddisfazione. Sotto trovate l'ordinanza prefettizia di archiviazione del verbale. Sul sito studiocataldi.it, nota rivista giuridica online, potete trovare l'articolo dell'avvocato Lucia Izzo.
Ordinanza prefetto milano divieto sosta lavaggio strade
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Sentenza 1309/2020 Giudice di Pace di Firenze. Autovelox Lastra a Signa. SGC FI PI LI

La sentenza a favore della ricorrente, su ricorso proposto da ZTLmilano avverso l'ordinanza del Prefetto di Firenze, altro non è che il risultato della capacità di dimostrazione della PA quando essa è chiamata a dimostrare piuttosto che avvalersi della fede privilegiata. La fede privilegiata altro non è che la dichiarazione della PA con il quale si sottrae alle dimostrazioni ponendo la parola fine agli  argomenti. In tal modo rimane frustrata la necessità di confronto del supposto trasgressore il quale, è costretto a dimostrare così come dicono le sentenze della Corte di Cassazione.

Nei casi in cui la PA viene citata in giudizio è si la parte convenuta ma di fatto rappresenta la parte attrice dovendo dimostrare la legittimità del suo operato.

Con la recente sentenza della Corte n. 11869\2020 si ribadisce ancora una volta che è onere della PA dimostrare la legittimità della sanzione e della pretesa sanzionatoria con elementi che non fanno parte della fede privilegiata e che la nota sul verbale "strumento debitamente omologato" è solo una nota di stile e non ha nessun valore. La sentenza n. 1309 del 9 luglio 2020 rappresenta il nuovo corso delle sentenze che piano piano si vanno conformando al nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di c e che fino a qualche anno fa simili sentenze non erano comuni. Di seguito si riporta la sentenza pubblicata anche dalla nota rivista Studiocataldi

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