La mancata contestazione immediata

my site

La mancata contestazione immediata

Un affare per i comuni e una sciagura per gli automobilisti

Come contestare una multa  \  La mancata contestazione immediata
Contenuti della pagina

  • La sciagura della mancata contestazione immediata sugli automobilisti
  • Chi si avvantaggia della mancata contestazione immediata
  • La mancanza di un motivo concreto che giustifichi la mancata contestazione immediata
  • Perché il multato paga quasi sempre
  • Multe plurime o seriali senza la rieducazione del vigile
  • Quando non è necessaria la contestazione immediata
  • Le formule di stile che rendono nullo il verbale
  • L'ausiliario del traffico e la contestazione immediata
  • Cosa è la contestazione immediata
  • Da dove viene la contestazione immediata

Ultimo aggiornamento gennaio 2019

La sciagura della mancata contestazione immediata sugli automobilisti.
Da quando le infrazioni da accesso non autorizzato in ZTL sono legittimati anche con la mancata contestazione immediata nei casi di “accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate“, i comuni hanno provveduto a introdurre almeno una ZTL e\o qualche piccola corsia preferenziale e così il numero delle ZTL nel paese sono aumentate velocemente nel giro di pochi anni e così le infrazioni accertate.
Stesso discorso vale per le infrazioni per eccesso di velocità, basta individuare nella topografia stradale un punto singolare dove installare l'autovelox e massimizzare i profitti, richiedere l’autorizzazione al prefetto e il gioco è fatto così il comune può stampare, come volantini elettorali, una gran quantità di verbali senza l’obbligo della contestazione immediata, qualche esempio: l’autovelox di viale Fulvio Testi mediamente 1200 verbali/giorno e 109.000 €/giorno.

Con la mancata contestazione assistiamo sui media al fenomeno delle multe plurime o seriali, gente che prima dei 90 giorni ha accumulato una manciata di multe per qualche migliaia di euro. Ciò succede per il fatto che per strada manca il vigile che ci ferma e ci multa dopo che ci ha resi edotti dell'esistenza di una ZTL o un autovelox. Questa è la rieducazione auspicata dal nostro sistema giuridico.
Questo genere di multe: accesso abusivo in ZTL o corsie riservata o eccesso di velocità di qualche decina di km/h non sono comprese dai cittadini che devono pagare multe salatissime per non avere arrecato pericolo grave o nessun pericolo. Esse, costituiscono nell'immaginario collettivo un sistema per far cassa e noi, noi per nostra esperienza aggiungiamo che è un sistema:
    a) molto efficace;
    b) molto efficiente e
    c) quasi indolore per i cittadini del comune coinvolto.

Molto efficace perché il sistema, quando ben installato, sanziona con un errore strumentale poco significativo, giorno e notte senza sosta, difficilmente attaccabile in caso di un ricorso non accuratamente studiato. Solo la consulenza di un tecnico esperto imporrebbe al giudice di pace una attenta valutazione del caso prima di decidere nel merito del ricorso.

Molto efficiente perché l'impianto hardware e software lavora h24, realizza tutto il processo dell'accertamento con il minimo delle risorse umane.

Quasi indolore per i cittadini del comune dove sono applicate le porte elettroniche ma dolorosissimo per gli automobilisti forestieri infatti, quest'ultimi pagano oltre l'80% dell'introito da ZTL. 

Chi si avvantaggia della mancata contestazione immediata. I vantaggi sono per pochi e non per tutti, non certo per i cittadini normali, di questa norma si avvantaggiano: 
  • i fabbricanti degli strumenti di rilevazione a distanza delle infrazioni;
  • le ditte di manutenzione;
  • le ditte appaltatrici di servizi amministrativi della pubblica amministrazione in seno a quanto permesso dal CdS;
  • i laboratori accreditati per le tarature;
  • vantaggi politici per il sindaco che avendo più soldi può fornire più servizi ai propri cittadini aggirando la legge che impone ai Comuni di riutilizzarli per migliorare la sicurezza stradale.
Altri vantaggi ricadono per le poche risorse umane in forza ai comuni le quali risorse possono essere organizzate in altro modo, altro vantaggio sono per la salute e sicurezza della polizia locale poiché non subisce aggressioni fisiche, verbali e non è costretta a stare sempre nel traffico.

La mancanza di un motivo concreto che giustifichi la mancata contestazione. Ai sensi dell’art. 201 1° comma bis la contestazione differita va giustificata. Se non è stato possibile contestare l'infrazione all'istante il verbale notificato a casa del supposto trasgressore deve contenere la motivazione concreta con riferimento al fatto, data, ora, circostanze pertinenti ecc. oppure deve riportare una delle ipotesi previste dal Regolamento del CdS all'art. 384 D.P.R. n. 495/92. La mancata giustificazione è pregiudiziale per la validità dell’atto amministrativo a termini di legge (L.241/90 art. 18.2 L.689/81), è necessario dare concretezza della mancata contestazione immediata poiché si lede il principio del diritto di difesa del cittadino che è costituzionalmente garantito (Cass. Civ. n. 9502/02; n. 13774/02; n. 16420/02).

Perché il multato paga quasi sempre. L'elemento più debole in questo meccanismo perverso è il multato perché non ha gli strumenti per difendersi. Eccovi un elenco delle possibili cause che spingono il comune cittadino a pagare perché non è capace di trovare profili di illegittimità del verbale recapitato a domicilio:
  • non si conoscono le norme specifiche;
  • non si conoscono le problematiche degli impianti e gli strumenti di rilevazione a distanza delle infrazioni;
  • è passato tanto tempo e non si ricorda nulla;
  • il luogo ove è stata commessa l’infrazione è lontano e non possiamo fare un sopralluogo;
  • non si ha il tempo necessario da dedicare al caso;
  • non si conoscono i profili di legittimità del verbale e della procedura;
  • si è confortati dalla possibilità di pagare subito con lo sconto del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni.
Ultima considerazione. 5 giorni sono un tempo breve per rendersi conto dei vari aspetti tecnici e procedurali quando l'infrazione è stata rilevata da apparecchi per il rilievo a distanza. Non c'è il tempo per rilevare i profili di illegittimità del verbale e della procedura.

Multe plurime o seriali senza la rieducazione del vigile. Il nostro sistema giuridico dà priorità alla contestazione immediata piuttosto che alla notifica del verbale a casa e non è cosa di poco conto infatti, la contestazione immediata del vigile consente al supposto trasgressore di conoscere subito quanto gli viene contestato e di difendersi subito e non ricadere nello stesso errore. La rieducazione ci induce a evitare di incorrere in quelle che sono le multe plurime o seriali perché non sapevamo dell’esistenza di un varco attivo o di un autovelox allora, meglio un vigile zelante che una macchina fotografica che immortala e fulmina a nostra insaputa.
La mancata contestazione immediata ha implicitamente realizzato la cosiddetta industria della sanzione infatti, sono cambiati i criteri organizzativi dei comandi di polizia locale poiché la tecnologia automatizza tutto l’iter di gestione della sanzione, dal rilievo del veicolo, alle operazioni dell'accertamento, alla stampa etc.

Quando non è necessaria la contestazione immediata. La contestazione immediata è stata eliminata su certe tipologie di multe dall'art. 4 della L. 168/2002 e dall'art. 201 quest’ultimo, elenca i casi in cui l’infrazione non è immediatamente contestabile e agli interessati è notificato il verbale con la motivazione entro 90 giorni se residenti in Italia e 360 giorni se residenti all'estero. Ecco i casi:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214.
Quando la contestazione immediata non è necessaria, (art.4 comma 4 della L. 168/2002), il verbale deve contenere i motivi concreti per cui non si è potuto operare con la contestazione immediata altrimenti il verbale è automaticamente reso illegittimo.
L’orientamento della Cassazione è chiaro, nella sentenza n. 8837 del 28.4.2005 essa così si esprime “In tema di violazioni del codice stradale questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/2001).

Le formule di stile che rendono nullo il verbale. 
  1. Impossibilità di fermare il veicolo nei termini di legge o in maniera regolamentare;
  2. Impossibilità di raggiungere il veicolo;
  3. Impossibilità di fermare il veicolo per ragioni di traffico.

Impossibilità di fermare il veicolo nei termini di legge” o "Impossibilità di fermare il veicolo in maniera regolamentare" , queste formule non possono essere ammesse perché è una vuota riproduzione della lettera e) dell’art 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Le formule devono fornire ragioni concrete dell'impossibilità di fermare il veicolo in altre parole, mancano nel verbale elementi oggettivi e reali che hanno effettivamente impedito il fermo del veicolo. Le formule, secondo la Cassazione, non consentono di conoscere la ragione concrete per le quali, nel caso di specie, non è stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Questo genere comune dicitura sul verbale non fornisce circostanze di tempo, di luogo e di fatto che hanno reso impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti.
Non è stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto “rilevata in località inserita nel Decreto Prefettizio di cui all’art. 4 del D.L. 121/2002 (convertito con L. 168/2002), con esonero della contestazione immediata.
Riportiamo la sentenza della Cassazione, sez. III del 2.8.2000 n.10107 secondo la quale “il verbale da notificare debba contenere anche la specificazione dei motivi che non l’hanno resa possibile e, di conseguenza ha precisato che la prescrizione suddetta è strumentale alla piena applicazione del diritto di difesa del trasgressore, nei cui confronti la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito mossogli può essere giustificato solo in presenza di motivi, che rendano impossibile la contestazione immediata …[omissis] …nei casi in cui il giudice della opposizione (Prefetto) ragionevolmente ritenga, secondo argomentato apprezzamento in fatto, che la contestazione immediata sarebbe stata possibile e che essa tuttavia non è stata effettuata, così violandosi da parte degli agenti accertatori il preciso obbligo imposto dall’art. 200, legittimamente provvede all’annullamento del verbale di accertamento della violazione. Il suddetto indirizzo interpretativo deve essere mantenuto e rafforzato a contrastare la diversa opinione secondo cui anche nell’attuale vigenza del nuovo C.d.S dovrebbe, in ossequio alla previsione dell’art. 14.2 L n.689/81 continuare a valere la regola che la ordinanza-ingiunzione non resta invalidata dalla omissione di una contestazione immediata possibile …

"Impossibilità di raggiungere il veicolo". Anche questa è una formula che si riscontra spesso nei verbali e a volte è in contrasto con la effettiva velocità al quale il veicolo viaggiava. Facciamo un esempio, se il limite di velocità nel centro abitato è di 50 Km\h e la velocità accertata dallo strumento di misura era di 56 km\h visto che la velocità è bassa il veicolo poteva essere fermato in qualche modo, p.e. seguito oppure fermato da un'altra pattuglia a valle se a configurazione della strada lo permette.

"Impossibilità di fermare il veicolo per ragioni di traffico"  Anche qui si ricade in una formula stereotipata e generica. Mancano elementi essenziali per comprendere le ragioni concrete che hanno impedito alla pattuglia di fermare il veicolo e contestare l'infrazione al supposto trasgressore. Di tenore diverso è una formula del tipo "Alle ore 17:15, quando si è verificata l'infrazione, nella Via XYZW erano incolonnati 150 vetture poiché era l'ora di punta ed è noto che la V XYZW è una direttrice di traffico da e per la città inoltre, la colonna opposta al senso di marcia, del veicolo in oggetto, impediva ogni eventuale sorpasso".
Si ribadisce che la contestazione immediata non può essere sostituita dalla verifica del verbale recapitato tra le mani del contravventore ma, l'infrazione deve essere contestata immediatamente e se ciò non è possibile e il verbale non reca una motivazione concreta il verbale non può essere considerato titolo esecutivo pertanto, esso è annullabile.

L'ausiliario del traffico e la contestazione immediata. L'ausiliario del traffico di cui alla Legge 127 c. ha margini di manovra ridotti, esso può solo redigere il preavviso di contravvenzione in caso di sosta sulle strisce blu, gli spazi dati loro in concessione. La contestazione avviene con l'ausilio di un verbale che per essere valido deve essere redatto da un vigile a tutti gli effetti pertanto, se ci viene contestata l'infrazione con un verbale quest'ultimo è contestabile, vi sono gli estremi per un ricorso con ottime probabilità di vincerlo.

Cosa è la contestazione immediata. E’ un principio di portata generale che in caso di infrazione il supposto trasgressore gode del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione ciò detto se fosse immediatamente contestata l’infrazione, il supposto trasgressore, può far valere subito le sue ragioni per esempio in un caso di pericolo grave e immediato sulla propria vita. Il primo comma dell’art. 14 L. 689/81 stabilisce l’obbligo alla contestazione immediata della violazione quando ciò sia possibile.
Diciamo subito che a chiarire l’articolo 201 è intervenuta la circolare del 26 gennaio 2005 del Ministero degli Interni per la quale, “…il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all’articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.” 
La circolare chiarisce che, in casi di contestazione non immediata le apparecchiature devono essere omologate. 
Perché la circolare chiarisce in tal senso? Perché valendo il principio costituzionale che gode il cittadino a potersi difendere, se si tolgono i vigili ad accertare l’infrazione nell’istante in cui è commessa, bisogna sostituirli con macchine che siano precisi tanto quanto i vigili, ecco il motivo per cui queste devono essere omologate.

Da dove viene la contestazione immediata. Dall’art. 14 comma 1 L. 689/81, dall'art. 200 del CdS Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Art. 14 L.689/81 Contestazione e notificazione.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. … [omissis] ...

Art. 200 del CdS. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.  … [omissis] ...

In conclusione evidenziamo che, se l’infrazione è accertata con la mancata contestazione immediata allora bisogna notificare il verbale della sanzione secondo le forme del codice di procedura civile.
 
ZTLmilano.it
Share by: